La Formazione iniziale degli Insegnanti Secondari
Informazioni
Il D.M. 249 del 10 settembre 2010 ha definito nuovi requisiti e nuove modalità della formazione iniziale degli insegnanti dei vari ordini e gradi scolastici.
I percorsi formativi saranno così articolati:
- per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
- per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo (TFA).
Il CIFIS organizza e gestisce il percorso formativo per l’accesso all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Il DM 249/2010 prevede il seguente percorso a regime.
Le università istituiscono, per ciascuna classe di insegnamento, i corsi di laurea magistrale per l’insegnamento (LM), di durata biennale, ad accesso programmato per i quali è prevista una prova di selezione iniziale previo accertamento del possesso dei titoli e degli altri requisiti curriculari specifici previsti, da acquisire nel corso della Laurea di I livello.
Nota. Il D.M. 249/2010 definisce per ora solo i corsi finalizzati all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; quelli relativi alla scuola secondaria di secondo grado saranno oggetto di un futuro provvedimento.
Successivamente è previsto un corso di tirocinio formativo attivo (TFA), di durata annuale, con accesso riservato a coloro che conseguiranno il diploma di laurea magistrale specifico per l’insegnamento; le attività in cui si articola il corso corrispondono a 60 crediti formativi, di cui 19, pari a 475 ore, di tirocinio a scuola. I corsi, attivati dalle università in collaborazione con le istituzioni scolastiche, prevedono un esame finale avente valore abilitante.
Nella fase transitoria (ora definita TFA ordinario), potranno conseguire l’abilitazione mediante il compimento del solo TFA, superando le prova di selezione:
- coloro che al 15 febbraio 2011 erano già in possesso dei titoli di ammissione alle classi di concorso previsti dal D.M. 39/1998 (per i laureati del vecchio ordinamento) e dal D.M. 22/2005 (per i laureati del nuovo ordinamento; la corrispondenza tra Lauree specialistiche e Lauree magistrali è definita dal D.M. 386/2007, all.2);
- coloro che, al 15 febbraio 2011 e sino all’attivazione dei percorsi formativi previsti a regime, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei suddetti titoli.
Requisiti di ammissione alle classi di abilitazione
I requisiti per l'ammissone alle classi di abilitazione sono indicati nei Decreti ministeriali di seguito elencati. I documenti sono disponibili nella sezione "Normativa di riferimento".
- D.M. n.39 del 30 gennaio 1998, Tabelle A-A/4[547 KB]: requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento (ordinamento precedente al D.M. 509/1999);
- D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, Allegato A per classe di abilitazione[101 KB]: titoli e requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, Allegato A per classe di laurea[184 KB]: titoli e requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- D.M. n.386 del 26 luglio 2007, Allegato 2[133 KB]: corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M. 270/04 e Classi di laurea relative al D.M. 509/99;
Si raccomanda ai candidati di verificare i requisiti richiesti dalla normativa; di seguito il link alla pagina del MIUR:
Titoli di accesso alle classi di concorso
oppure
Archivio Titoli di accesso alle classi di concorso
IMPORTANTE: recupero requisiti mediante corsi singoli
A differenza della precedente nota ministeriale n.1065/2007, il DM 11 novembre 2011 indica come termine entro cui devono essere posseduti i requisiti in termini di annualità o di crediti formativi necessari, la data di scadenza per l’iscrizione alle prove di accesso. E’ consentito pertanto integrare tali requisiti, mediante l’iscrizione a corsi singoli, anche successivamente all’a.a. 2010/2011.
Prove di accesso ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (fase transitoria-D.M.249/10, art.15 e successive modificazioni)
La prova di accesso consta di:
a) un test preliminare a carattere nazionale;
b) una prova scritta predisposta da ciascuna università;
c) una prova orale.
Il D.M. del 11 novembre 2011 definisce le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di TFA, ne indica i contenuti e precisa che i quesiti dei test ministeriali saranno inerenti alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso e in parte volti a verificare le competenze linguistiche di lingua italiana.
I programmi delle prove e le modalità di svolgimento del test preliminare sono definiti annualmente con uno o più decreti del MIUR.
Soprannumerari
Sono ammessi senza dover sostenere alcuna prova:
- coloro che hanno superato l'esame di ammissione in qualsiasi anno accademico alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso o interrotto la frequenza senza aver sostenuto l'esame per l'abilitazione.
- coloro che sono risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi.
Si precisa che i candidati che hanno sospeso la frequenza avendo pagato solo la prima rata delle tasse devono regolarizzare la loro posizione contributiva.
Incompatibilità
La frequenza ai corsi per la formazione iniziale degli insegnanti è incompatibile con l’iscrizione a:
- corsi di dottorato di ricerca
- qualsiasi altro corso che dà diritto all’acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all’estero, da qualsiasi ente organizzati (master, corsi di perfezionamento, ecc.).
Riferimenti normativi
- D.M. n.39 del 30 gennaio 1998, Tabelle A-A/4: requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento (ordinamento precedente al D.M. 509/1999);
- D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, Allegato A per classe di abilitazione: titoli e requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- D.M. n.22 del 9 febbraio 2005, Allegato A per classe di laurea: titoli e requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- D.M. n.386 del 26 luglio 2007, Allegato 2: corrispondenza tra Classi di laurea relative al D.M. 270/04 e Classi di laurea relative al D.M. 509/99;
- D.M. n.249 del 10 settembre 2010: regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti…» (Allegato: Obiettivi, percorsi formativi, requisiti di accesso alle lauree magistrali preordinate all’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e ai corsi di tirocinio formativo attivo);
- D.M. n.81 del 25 marzo 2013: regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010 n.249;
- D.M. n.139 del 4 aprile 2011: Attuazione D.M. n.249 del 10 settembre 2010, recante regolamento concernente: “formazione iniziale degli insegnanti”.
- Nota MIUR 29 aprile 2011 n. 53: attuazione DM n.139 del 4 aprile 2011. Indicazioni operative su offerta formativa corsi di laurea magistrale per la formazione iniziale degli insegnanti;
- Nota MIUR 29 aprile 2011 n. 1065: chiarimenti DM n. 249 del 10 settembre 2010 relativo alla Formazione Iniziale Docenti;
- Nota MIUR 5 agosto 2011 n. 81: programmazione dei Corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e dei Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) - anno accademico 2011-2012;
- D.M. 11 novembre 2011: definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo.